1. Il collegio dei revisori vigila in modo continuativo sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue istituzioni; verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'ente; riferisce al Consiglio sul rendiconto, attestandone la corrispondenza ai risultati della gestione; formula rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione; fornisce al Consiglio e ai singoli consiglieri, su richiesta, elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo; riferisce al Sindaco, che ne informa immediatamente il Consiglio, sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica. 2. Gli indici e i parametri elaborati per il controllo di gestione e i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del collegio dei revisori. 3. Ciascun componente del collegio dei revisori può effettuare verifiche sulla situazione contabile del Comune, avendo accesso alla documentazione relativa. In tal caso ne riferisce al collegio. Può altresì far inserire proprie valutazioni nella relazione del collegio. |