1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, di cui uno scelto fra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, che presiede il collegio, uno scelto fra iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e uno scelto tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. 2. I componenti del collegio dei revisori sono eletti dal Consiglio con voto limitato a due nomi. Sono eletti coloro che, appartenendo a ciascuna delle tre categorie di cui al comma 1, ottengono il maggior numero di voti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 3. L'elezione ha luogo non oltre la data di scadenza del collegio in carica. Le modalità di nomina dei revisori, le incompatibilità e le sostituzioni sono disciplinate dal regolamento. |