Comuni Italiani Art. 101 - Bilancio e Spese. Statuto Comunale di Milano (Provincia di Milano - Lombardia). La carta fondamentale dei cittadini milanesi

Statuto Comune di Milano

Parte II - L'Organizzazione del Comune
Titolo VIII - Finanza e Contabilitā
Art. 101 - Bilancio e Spese
1. Il bilancio annuale e pluriennale e la relazione previsionale e programmatica sono presentati dalla Giunta al Consiglio entro la scadenza determinata dal regolamento in modo che gli stessi vengano deliberati nei termini di legge dopo approfondita discussione.

2. Il Consiglio, previa istruttoria in commissione ed eventuali udienze pubbliche per raccogliere proposte e osservazioni, sentiti i presidenti dei Consigli di zona, delibera il bilancio entro il 31 ottobre. Non sono ammessi emendamenti tendenti a modificare le stime delle entrate nč ad aumentare gli stanziamenti di spesa senza contestuale diminuzione di altri stanziamenti.

3. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa con le valutazioni di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi stabiliti, e ai costi sostenuti, sono presentati dalla Giunta al Consiglio, che li approva entro il 30 giugno.

4. Le deliberazioni comportanti impegno di spesa sono adottate previa attestazione, da parte del dirigente responsabile competente, della esistenza e della sufficienza della copertura finanziaria.

 
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