1. L'iniziativa popolare e i referendum per deliberazioni, orientamenti o scelte di competenza propria dei Consigli di zona sono disciplinati dalle norme degli articoli da 10 a 16, intendendosi sostituito il Consiglio di Zona agli organi del Comune. L'iniziativa popolare può essere esercitata da un numero di cittadini residenti nella zona, pari ad almeno l'1% dei cittadini residenti nella zona stessa, i referendum di cui all'art. 11 da un numero almeno pari al 3% e il referendum di cui all'art. 12 da un numero almeno pari al 5%. 2. I referendum di zona sono, comunque, riferiti all'intera zona. 3. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano altresì ai referendum richiesti per due o più zone. |