1. Il Comune collabora con gli altri enti locali per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di interesse di più comunità. 2. Il Comune favorisce la fruizione da parte dei cittadini di altre comunità del proprio patrimonio culturale, delle proprie infrastrutture di servizi e delle iniziative realizzate ed è disponibile a fornire assistenza tecnica e organizzativa ad altri enti locali. 3. Per il conseguimento dei fini di cui ai commi precedenti, il Comune può stipulare accordi di programma e convenzioni; può consentire, sulla base di convenzioni, l'utilizzo da parte di altri enti locali di servizi svolti dal Comune medesimo o da proprie aziende o istituzioni o di società per azioni da esso promosse; può promuovere la costituzione di aziende speciali consortili o la partecipazione di altri enti locali al capitale di società per azioni per lo svolgimento di servizi pubblici. 4. Nelle convenzioni, negli accordi di programma e negli altri atti costitutivi di forme di collaborazione sono disciplinati gli strumenti per la tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle attività e degli interventi oggetto della collaborazione. |