1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti spettano ai dirigenti delle strutture organizzative, nell'ambito delle rispettive competenze, con riferimento all'oggetto della gara o del contratto. 2. Il regolamento disciplina i criteri per la ripartizione delle competenze e le ipotesi di delegabilità della presidenza di gare e della firma dei contratti. 3. La soluzione dei conflitti di competenza relativi alla presidenza delle gare e alla stipula dei contratti, spetta al Segretario Generale, il quale provvede con suo atto alla nomina. |