1. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo come dettagliato nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 2. Spetta altresì ai dirigenti, sentita, salva motivata urgenza, la Giunta, promuovere o resistere alle liti, adottando allo scopo apposita determinazione. |