1. La disciplina delle procedure concorsuali č stabilita con apposito regolamento nel rispetto dei principi di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo n. 29/93. 2. Il Presidente, i componenti e il segretario delle commissioni di concorso, sono designati dal dirigente del settore personale con apposito provvedimento, in attuazione dei criteri guida stabiliti dalla Giunta Comunale. Tale designazione č operata tra esperti anche esterni che non siano espressione di rappresentanze politiche e sindacali. 3. La presidenza delle commissioni di concorso viene assunta da un dirigente, con riferimento ai profili professionali del personale da assumere. In caso di concorso di livello dirigenziale, la presidenza spetta al Segretario Generale o al Direttore Generale, se nominato. 4. Al fine di garantire pari opportunitā, nelle commissioni di concorso deve essere garantita la presenza di entrambi i sessi, salva motivata impossibilitā. 5. Al Presidente, ai componenti e al segretario delle commissioni di concorso č corrisposto un gettone di presenza nelle modalitā stabilite dal regolamento. |