1. Il Comune gestisce, nelle forme consentite, i servizi pubblici istituzionalmente assunti ed attribuiti per legge. 2. Periodicamente, con il concorso delle organizzazioni sindacali interne, degli organismi della partecipazione e dei cittadini, il Comune indice conferenze di servizio per verificare la qualità e l'efficacia delle prestazioni erogate e per formulare eventuali proposte. 3. L'organizzazione dei servizi pubblici è informata ai principi della estensione delle prestazioni a tutti i cittadini, della economicità delle medesime, della ricerca della migliore qualità sociale e ambientale, della partecipazione degli utenti all'organizzazione ed agli oneri dei servizi, quale contributo per conseguire almeno il pareggio della gestione. 4. Oltre ai servizi che deve obbligatoriamente assicurare, il Comune può assumere, nei modi previsti dalla legge, la gestione di altri purchè abbiano per oggetto produzione di beni e di prestazioni utili per soddisfare i bisogni della cittadinanza e per promuovere lo sviluppo sociale, culturale, civile ed economico della comunità locale. 5. La deliberazione di assunzione di tali servizi deve prevedere le fonti economiche per far fronte alla costituzione ed alla gestione del pubblico servizio, nonché le modalità della prestazione. |