1. Il Comune approva il Piano generale dei servizi pubblici da esso svolti. Il Piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi, ed il piano finanziario di investimento e gestione. Annualmente lo stato di attuazione del piano dei servizi costituisce un allegato della relazione previsionale e programmatica. 2. L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale ed agli altri servizi gestiti dal Comune. 3. La formulazione del Piano generale dei servizi è preceduta dalla ricognizione di quelli già assunti, al fine di valutare se le forme di gestione in atto, anche in riferimento all'ambito territoriale, siano le più idonee alla realizzazione dei principi contenuti nella legge e nello Statuto. 4. A seguito delle risultanze derivanti dall'atto di ricognizione, il Comune assume le necessarie iniziative volte alla scelta delle forme ottimali di gestione. |