Comuni Italiani Art. 61 - Notizie di Reato. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo V - Organizzazione del Comune - Principi Generali
Art. 61 - Notizie di Reato
1. Il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri comunali, il Segretario generale, il Direttore generale, se nominato, i Dirigenti comunali che, direttamente o indirettamente nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano, notizia di fatti che costituiscano reato debbono adempiere ai loro doveri di pubblici ufficiali informando immediatamente l'Autorità giudiziaria e contestualmente al Sindaco, per l'esercizio dei poteri attribuiti all'autorità amministrativa.

2. Le notizie assunte dal personale comunale nell'esercizio delle funzioni amministrative, di un fatto che costituisca notizia di reato debbono essere utilizzate per il sollecito adempimento dei doveri che competono ai funzionari in materia amministrativa, con le cautele di riservatezza atte a non pregiudicare l'esercizio dell'azione penale ed il diritto alla riservatezza.

 
Altri Articoli:
Art. 62 - Servizi Pubblici
Art. 60 - Incarichi di Direzione
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di La Spezia
Provincia di La Spezia
Regione Liguria
Lista Siti su La Spezia

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di La Spezia: Comune di Lerici Comune di Framura Lista