Comuni Italiani Art. 18 - Elezione del Difensore Civico. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 18 - Elezione del Difensore Civico
1. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini di specchiata integrità e di riconosciuta autorevolezza, che abbiano un'adeguata conoscenza della Pubblica Amministrazione.

2. Il Regolamento precisa i requisiti di cui al comma precedente e prevede i casi d'incompatibilità ed ineleggibilità.

3. La sua elezione avviene mediante votazione del Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati, sulla base delle candidature presentate a norma del Regolamento.

4. In caso di votazione infruttuosa, il Consiglio comunale prosegue sino ad un massimo di sei votazioni successive da svolgersi prima che si proceda ad esaminare altri punti all'ordine del giorno. Dopo la quarta votazione eventualmente infruttuosa è sufficiente la maggioranza dei 3/5 dei consiglieri comunali.

 
Altri Articoli:
Art. 19 - Durata e Cessazione
Art. 17 - Funzioni e Prerogative del Difensore Civico
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