1. Il Difensore Civico svolge le funzioni demandate dalla legge. 2. L'attività del Difensore civico si concretizza nello strumento della segnalazione inerente ad abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione comunale nei confronti dei cittadini. 3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico può richiedere ad organi ed uffici comunali, ad enti ed istituzioni dipendenti o controllate, notizie e documenti informando il Segretario generale. 4. Le segnalazioni sono indirizzate all'organo competente, che, salvo particolari e motivate esigenze istruttorie, nel termine di trenta giorni dal suo ricevimento, provvede a fornire documentata risposta scritta. 5. Il Difensore civico dà notizia all'istante dell'esito della segnalazione. 6. In caso di parziale o di mancata risposta il Difensore civico, tramite specifica nota inviata al Presidente del Consiglio comunale informa il Consiglio comunale dell'inadempienza. Il Regolamento individua gli strumenti d'intervento del Consiglio comunale relativamente alle citate inadempienze. 7. Il Difensore civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione di cui il Regolamento indica i contenuti necessari e i tempi e modi di esame. 8. Il Difensore civico viene sentito dal Consiglio comunale o dalle sue Commissioni consiliari quando essi lo ritengano opportuno. |