Comuni Italiani Art. 19 - Durata e Cessazione. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini

Statuto Comune di La Spezia

Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 19 - Durata e Cessazione
1. Il Difensore civico rimane in carica per la durata della consiliatura esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.

2. Cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per morte o per dimissioni, anche per revoca espressa, motivata da gravi ragioni, deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.

 
Altri Articoli:
Art. 20 - Convenzione per l'Estensione della Competenza del Difensore Civico
Art. 18 - Elezione del Difensore Civico
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