Art. 19 - Durata e Cessazione. Statuto Comunale di La Spezia (Provincia di La Spezia - Liguria). La carta fondamentale dei cittadini spezzini
Statuto Comune di La Spezia
Capo II - Partecipazione Popolare e Tutela dei Diritti dei Cittadini
Art. 19 - Durata e Cessazione
1. Il Difensore civico rimane in carica per la durata della consiliatura esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile.
2. Cessa dalla carica, oltre che per scadenza del mandato, per morte o per dimissioni, anche per revoca espressa, motivata da gravi ragioni, deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza di due terzi dei Consiglieri comunali assegnati.