1. I soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenirvi, nei limiti e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti comunali. 2. Qualora sussistano particolari ragioni di urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi. 3. Nel rispetto delle norme di legge vigenti e del principio di separazione tra poteri di governo e poteri di gestione, la Giunta può concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento. |