Comuni Italiani Art. 23 - Competenze della Giunta. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo II - Funzioni e Competenze degli Organi di Governo del Comune
Capo II - Sindaco - Vice Sindaco - Giunta Comunale
Art. 23 - Competenze della Giunta
1. Nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio, la giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi del Comune.

2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, degli organi di decentramento, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello Statuto e dei regolamenti.

3. Nei provvedimenti con cui attua le attribuzioni di propria competenza, la giunta specifica il fine, determina i criteri ed assegna i mezzi idonei agli obiettivi da perseguire cui devono attenersi gli organi di gestione nell'ambito delle competenze loro attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio di propri poteri di governo svolge le seguenti attività:
a) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e sullo stato di attuazione dei programmi;
b) propone atti di competenza del Consiglio;
c) approva progetti, programmi esecutivi e disegni attuativi dei programmi;
d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione previsti dallo Statuto;
e) - annullato con Decreto della Co.Re.Co. nr. 583 del 30.08.2001 -
f) dispone, se previsti in atti del Consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisizioni, alienazioni, permute e concessioni.
g) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le relative consultazioni;
h) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata;
i) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal Comune;
j) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale.
k) propone al Sindaco la nomina del nucleo di valutazione e ne verifica i risultati;
l) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale;
m) approva il PEG e le sue variazioni, effettua prelievi dal fondo di riserva.
n) determina le tariffe, i canoni e le contribuzioni per la fruizione dei beni e dei servizi secondo la disciplina generale approvata dal Consiglio.

 
Altri Articoli:
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Art. 22 - Giunta Comunale - Nomina e Composizione
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