Comuni Italiani Art. 24 - Funzionamento della Giunta. Statuto Comunale di Aosta (Provincia di Aosta - Valle d'Aosta). La carta fondamentale dei cittadini aostani

Statuto Comune di Aosta

Titolo II - Funzioni e Competenze degli Organi di Governo del Comune
Capo II - Sindaco - Vice Sindaco - Giunta Comunale
Art. 24 - Funzionamento della Giunta
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vice Sindaco; in caso di assenza di entrambi la Giunta è presieduta da un Assessore delegato dal Sindaco.

2. L'attività della Giunta è collegiale, nel rispetto delle attribuzioni, delle deleghe e delle responsabilità dei singoli Assessori.

3. Il Sindaco definisce l'ordine del giorno della Giunta, ne dirige e coordina l'attività e la collegiale responsabilità di decisione .

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento.

5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; la Giunta delibera a maggioranza dei votanti, e in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie.

 
Altri Articoli:
Art. 25 - Articolazioni del Territorio in Circoscrizioni di Decentramento
Art. 23 - Competenze della Giunta
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