1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vice Sindaco; in caso di assenza di entrambi la Giunta è presieduta da un Assessore delegato dal Sindaco. 2. L'attività della Giunta è collegiale, nel rispetto delle attribuzioni, delle deleghe e delle responsabilità dei singoli Assessori. 3. Il Sindaco definisce l'ordine del giorno della Giunta, ne dirige e coordina l'attività e la collegiale responsabilità di decisione . 4. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge e dal regolamento. 5. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; la Giunta delibera a maggioranza dei votanti, e in caso di parità di voto prevale il voto del Sindaco o di chi, in sua assenza, svolge funzioni vicarie. |