1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, dal vice Sindaco e da un numero minimo di tre e massimo di cinque Assessori. 2. I componenti della Giunta, ad eccezione del vice Sindaco, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Nel rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna nella Giunta, devono essere rappresentati entrambi i sessi. 3. Gli Assessori non possono far parte del Consiglio Comunale. 4. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere. 5. Gli Assessori prendono parte alle sedute del Consiglio con le medesime prerogative dei Consiglieri, tranne che per il diritto di voto, da cui sono esclusi. 6. La Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. 7. La Giunta è convocata dal Sindaco che ne fissa l'ordine del giorno. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. 8. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori ad eccezione del vice Sindaco, modificarne le deleghe, sostituire Assessori dimissionari o revocati, con apposito provvedimento, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta utile. |