1. Il Comune riconosce le Consulte di autocoordinamento. 2. Il Comune può istituire inoltre apposite Consulte comunali, al fine di favorire il coordinamento dell'attività delle Organizzazioni iscritte all'Albo comunale, secondo modalità stabilite nel Regolamento per la partecipazione. 3. Delle Consulte fanno parte, secondo i settori di attività, anche le Organizzazioni sindacali, imprenditoriali, economiche e sociali, nonché gli Ordini e i Collegi professionali. 4. Le Consulte esprimono, a richiesta degli Organi del Comune o di propria iniziativa, pareri preventivi su provvedimenti o programmi dell'Amministrazione Comunale, e proposte per l'adozione di atti e la gestione di servizi comunali, nei temi di loro competenza. 5. Il Regolamento disciplina le modalità di composizione e funzionamento delle Consulte, le procedure di accesso alle strutture e ai servizi comunali, le forme di partecipazione. 6. I pareri, le proposte e le raccomandazioni delle Consulte non sono vincolanti per gli Organi comunali. L'esito di tali iniziative è comunicato alla Consulta con le eventuali osservazioni dell'Organo comunale competente. |