Comuni Italiani Art. 8 - Consigli di Quartiere, Frazione, Sobborgo e Rione. Statuto Comunale di Alessandria (Provincia di Alessandria - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini alessandrini

Statuto Comune di Alessandria

Titolo II - Istituti di Partecipazione
Capo I - La Comunità Locale e il Comune
Art. 8 - Consigli di Quartiere, Frazione, Sobborgo e Rione
1. Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini, il Consiglio Comunale può istituire, sentiti i Consigli Circoscrizionali, Consigli di Quartiere, Frazione, Sobborgo o Rione, quale espressione autonoma dei cittadini, sulla base dei presupposti e delle condizioni stabiliti nel Regolamento per la partecipazione.

2. I compiti dei Consigli di cui al precedente Comma sono stabiliti dal Regolamento per la partecipazione. In ogni caso essi hanno facoltà di ricevere istanze, petizioni e proposte per trasmetterle alla Presidenza del Consiglio Comunale.

3. Le attività svolte sono comunicate al Presidente del Consiglio Circoscrizionale, affinché ne tenga conto per le scelte politiche amministrative, secondo le modalità previste dal Regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 9 - Consultazioni
Art. 7 - Consulte Comunali
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