1. Le Associazioni, le Cooperative e le altre Organizzazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, che operino nei settori sociali, dell'assistenza, dello sport, del tempo libero, della protezione dell'ambiente, della difesa dei consumatori, dei diritti civili, della pace, della solidarietą, della cooperazione internazionale allo sviluppo, possono chiedere di essere iscritte in un apposito Albo comunale, nei modi stabiliti da un regolamento. 2. Le Organizzazioni gią iscritte nei Registri istituiti dalle leggi dello Stato e della Regione sono iscritte, a richiesta, anche nell'Albo comunale. 3. Il Comune favorisce l'attivitą delle Organizzazioni di Volontariato e Promozione Sociale, iscritte nell'Albo comunale con interventi o contributi, nei modi stabiliti dal Regolamento in attuazione dell'Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, Nr. 241, seguendo principi di paritą di trattamento, di previsione annuale delle prioritą, di preferenza per le attivitą di prestazione gratuita di servizi, di destinazione a sostegno di progetti dettagliati, di adeguata motivazione. 4. Comitati e Gruppi non rientranti nelle previsioni dei precedenti commi hanno diritto di essere ascoltati in delegazione dal Sindaco o suo delegato; in mancanza, la competente Commissione Consiliare deve riceverli e riferirne al Consiglio Comunale. Il Regolamento per la Partecipazione stabilisce le modalitą di attuazione delle presenti disposizioni. |