1. Non possono essere nominati revisori dei conti e, se nominati, decadono a) i parenti ed affini entro il quarto grado dei componenti della giunta in carica e dei dirigenti; b) i dipendenti dell'ente; c) i consiglieri ed amministratori in carica durante il mandato amministrativo in corso o quello immediatamente precedente; d) coloro che svolgono un incarico politico rilevante o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro ente facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza; e) coloro che hanno partecipato alla campagna elettorale per la nomina a consigliere dell'ente medesimo; f) i membri del comitato regionale di controllo e i dipendenti delle regioni, province e comunità montane relativamente agli enti compresi nella Regione Piemonte.2. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'ente con carattere di continuità. E' altresì incompatibile con la carica di amministratore di enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del comune. 3. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale, decadono dalla carica. La revoca dell'ufficio è deliberata dal consiglio comunale dopo formale contestazione, da parte del sindaco, degli addebiti all'interessato al quale è concesso, in ogni caso, un termine di dieci giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. 4. La presidenza del collegio compete al revisore che sia stato nominato come tale dal consiglio comunale. |