1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di consigliere comunale. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. 2. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della veritą delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. 3. In caso di morte o di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di un membro del collegio, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio. |