Comuni Italiani Art. 87 - Collegio dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo VI - Ordinamento Finanziario e Contabile
Capo III - Controlli Finanziari e di Gestione
Art. 87 - Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto di tre membri, scelti fra coloro che siano in possesso dei requisiti di legge e siano eleggibili alla carica di consigliere comunale. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

2. I revisori adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario, rispondono della veritą delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio.

3. In caso di morte o di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa di un membro del collegio, il consiglio comunale provvede alla sua sostituzione. Il revisore eletto in sostituzione rimane in carica fino alla scadenza del collegio.

 
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