Comuni Italiani Art. 89 - Revoca e Decadenza dei Revisori dei Conti. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo VI - Ordinamento Finanziario e Contabile
Capo III - Controlli Finanziari e di Gestione
Art. 89 - Revoca e Decadenza dei Revisori dei Conti
1. I revisori dei conti sono revocati in caso di inadempienza ai doveri del loro ufficio.

2. Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, durante un esercizio finanziario, a tre riunioni del collegio, decade dall'incarico.

3. La revoca e la decadenza sono pronunziate dal consiglio comunale, previa contestazione scritta degli addebiti all'interessato da parte del sindaco con termine non inferiore a giorni trenta per eventuali deduzioni. Il consiglio nella stessa seduta provvede alla sostituzione.

 
Altri Articoli:
Art. 90 - Revisione Economico-Finanziaria
Art. 88 - Incompatibilità alla Nomina dei Revisori dei Conti
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Regione Piemonte
Lista Siti su Cuneo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2025 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Cuneo: Comune di Demonte Comune di Crissolo Lista