1. Al fine di assicurare la trasparenza della attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto ai cittadini, singoli e associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso agli atti dell'amministrazione, secondo le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e da apposito regolamento. 2. Il regolamento, inoltre, disciplina il rilascio di copie di documenti amministrativi nei limiti di cui all'art. 71; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti amministrativi; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione. |