1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese. 2. Gli atti a contenuto generale sono resi noti, oltre che nelle forme previste dalla legge, anche con idonee forme di pubblicizzazione ed informazione atte ad assicurarne la massima diffusione. |