1. E' ammesso referendum consultivo in materie di esclusiva competenza comunale per deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. 2. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie: tributi, tariffe e bilancio, attività amministrative dovute in forza di disposizioni di legge o regolamentari, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio. 3. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti. 4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune. 5. Il referendum non ha alcun valore se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto. 6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del sindaco, l'organo competente delibera sulla materia oggetto della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con motivato provvedimento. 7. Il regolamento determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum. |