Comuni Italiani Art. 71 - Referendum. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo V - Partecipazione e Decentramento
Capo I - Istituti di Partecipazione
Art. 71 - Referendum
1. E' ammesso referendum consultivo in materie di esclusiva competenza comunale per deliberazione del consiglio comunale approvata a maggioranza assoluta dei componenti o su richiesta di almeno il dieci per cento dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

2. Non possono essere sottoposte a referendum le seguenti materie: tributi, tariffe e bilancio, attività amministrative dovute in forza di disposizioni di legge o regolamentari, materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. L'indizione del referendum ha efficacia sospensiva di provvedimenti in relazione ai quali si effettua la consultazione, qualora gli atti non siano ancora stati eseguiti.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

5. Il referendum non ha alcun valore se non ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto.

6. Entro novanta giorni dalla proclamazione del risultato del referendum da parte del sindaco, l'organo competente delibera sulla materia oggetto della consultazione. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con motivato provvedimento.

7. Il regolamento determina le ulteriori norme per l'attuazione del referendum.

 
Altri Articoli:
Art. 72 - Pubblicità degli Atti
Art. 70 - Proposte
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Cuneo
Provincia di Cuneo
Regione Piemonte
Lista Siti su Cuneo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Cuneo: Comune di Demonte Comune di Crissolo Lista