1. Il Consiglio Comunale ha facoltą di istituire, su proposta della Conferenza dei Capigruppo, con apposita deliberazione da adottarsi con maggioranza di voti favorevoli non inferiore a 2/3 dei consiglieri assegnati, l'ufficio del Difensore Civico quale garante del buon andamento, dell'imparzialitą, della tempestivitą e della correttezza dell'azione amministrativa. 2. La struttura organizzativa, la dotazione di bilancio e di personale, le modalitą operative e l'indennitą di carica sono normate in apposito regolamento. |