1. L'azienda speciale è ente strumentale del comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. E' costituita con deliberazione del consiglio comunale che ne approva lo statuto. 2. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. 3. Sono organi dell'azienda speciale il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. Lo statuto dell'azienda stabilisce il numero dei componenti del consiglio di amministrazione. 4. Il presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi precedentemente deliberati dal consiglio comunale, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a consiglieri comunali e documentate esperienza e competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende pubbliche e private nonché per uffici pubblici ricoperti. 5. Il sindaco dispone la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione su propria iniziativa o sulla base dell'accoglimento di una mozione di sfiducia approvata dal consiglio comunale secondo le forme indicate all'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142 su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. |