1. L'istituzione č organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali. E' costituita con deliberazione del consiglio comunale con la quale viene approvato il relativo piano tecnico-finanziario, unitamente al fondo di dotazione ed il regolamento che disciplina l'organizzazione e l'attivitā dell'istituzione. 2. Il regolamento determina la dotazione organica di personale e le eventuali forme di collaborazione esterna, l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalitā di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali da parte degli organi del comune. 3. L'istituzione ha un proprio bilancio; provvede al proprio funzionamento a mezzo del fondo di dotazione iniziale, dei contributi stanziati annualmente dal comune e di quelli erogati da altri enti pubblici o privati, dei proventi riscossi per i servizi e le attivitā svolti, delle oblazioni volontarie e delle liberalitā disposte da enti o privati. 4. Sono organi dell'istituzione il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. 5. Il presidente e gli altri componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi precedentemente deliberati dal consiglio comunale. Il regolamento disciplina la durata in carica ed il numero dei componenti, gli ulteriori requisiti specifici richiesti per la nomina, garantendo la rappresentanza dei fruitori del servizio sociale gestito e delle associazioni o organizzazioni di volontariato le cui finalitā siano coerenti con quelle della istituzione. 6. Le modalitā di nomina e di revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e la mozione di sfiducia nei confronti degli stessi, per quanto non previsto dal presente articolo, sono disciplinate dalle norme di cui all'articolo 61 relative all'azienda speciale. |