1. I servizi pubblici locali possono essere gestiti dal comune nelle seguenti forme: a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale; b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunitą sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pił servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e) a mezzo di societą per azioni o a responsabilitą limitata, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. |