Comuni Italiani Art. 49 - Personale Comunale. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo III - Organizzazione e Personale
Art. 49 - Personale Comunale
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale comunale sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo nazionale.

2. Il personale comunale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale, è compreso nella dotazione organica del Comune, inserito in un settore o in un'unità organizzativa autonoma, per la qualifica ed il profilo professionale al momento rivestito.

3. Il dipendente comunale finalizza la propria attività al servizio e nell'interesse della collettività locale, secondo gli indirizzi dell'amministrazione comunale, con la dipendenza gerarchica dal dirigente del settore, nei cui confronti è responsabile per i risultati lavorativi.

4. I dipendenti comunali non possono svolgere attività lavorativa estranea al rapporto di lavoro con il Comune senza specifica autorizzazione, da rilasciarsi entro i limiti fissati dal regolamento.

5. Il dipendente assunto dall'esterno sulla base di una specifica professionalità, può essere soggetto alla massima mobilità interna, nel rispetto della qualifica di appartenenza e per l'espletamento di mansioni note per la professionalità d'origine, per la pratica acquisita sul lavoro, per corsi di formazione e di aggiornamento professionale.

6. L'accrescimento della professionalità del personale dipendente viene inteso come principio strategico, sia per la valorizzazione di risorse del Comune, sia per la crescita intellettiva dell'individuo; il principio viene perseguito con programmi di formazione e aggiornamento, con l'informazione, con la collegialità delle iniziative, con la diffusione della delega e dell'incarico personale, con possibilità di progressione di carriera in senso orizzontale e verticale.

7. Il Comune individua nel soddisfacimento delle legittime esigenze individuali ed interpersonali dei propri dipendenti sul luogo di lavoro un fattore positivo per i rapporti con il datore di lavoro e con l'utenza; a tal fine riconosce e promuove il libero e pieno esercizio dei diritti sindacali, le misure a salvaguardia della sicurezza, della salubrità e della integrità personale, le diverse forme di aggregazione e socializzazione, l'informazione.

 
Altri Articoli:
Art. 50 - Dotazione Organica
Art. 48 - Articolazione Organizzativa
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