1. La giunta, in caso di urgenza determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, puņ adottare deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio. 2. Le suddette deliberazioni sono sottoposte a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza. 3. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti relativi ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata. |