1. La giunta adotta gli atti di amministrazione che la legge non riserva al consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei funzionari dirigenti. 2. La giunta riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, con apposita relazione, da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo. 3. La giunta svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio e ne attua gli indirizzi generali, in collaborazione con il sindaco. Essa svolge altresì azione di programmazione della gestione dell'ente e di impulso nei confronti della dirigenza. 4. La giunta nomina i componenti delle commissioni previste da leggi, dallo statuto e da regolamenti, che non siano di competenza del consiglio o del sindaco. 5. La giunta adotta, altresì, i seguenti atti amministrativi ad elevato contenuto discrezionale: - l'introduzione o la resistenza ad un'azione giudiziaria, in qualunque ordine e grado di giudizio, ad esclusione delle vertenze in materia di riscossione di tributi comunali, la transazione o il recesso da un' azione giudiziaria, la nomina del patrocinatore; - accettazione di lasciti e donazioni che non comportino oneri di natura finanziaria pluriennali; - affidamento di incarichi professionali che la normativa comunitaria e nazionale non assoggettino a procedure di gara. 6. La giunta assume gli impegni di spesa contestuali agli atti deliberativi di propria competenza, acquisiti i parere tecnici e contabili. |