1. L'attivitā della giunta č collegiale. 2. La giunta č convocata dal sindaco che fissa l'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori, e ne presiede i lavori. 3. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza assoluta di voti. 4. Le votazioni si effettuano in modo palese. In caso di paritā di voti prevale il voto del sindaco o di chi per lui presiede l'adunanza. 5. Le sedute della giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della giunta stessa relativamente alla fase non deliberante. 6. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti. 7. Delle sedute della giunta viene redatto verbale sottoscritto da chi presiede la riunione e dal segretario. 8. Le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. 9. Si applicano per il funzionamento della giunta le disposizioni dell'articolo 28. 10. I componenti la giunta comunale, competenti in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attivitā professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del comune di Cuneo. 11. Il sindaco e la giunta comunale sono tenuti a rispettare gli atti d'indirizzo del consiglio comunale, fatte salve oggettive ragioni ostative da motivare congruamente in sede consiliare. |