Comuni Italiani Art. 39 - Cessazione dalla Carica di Singoli Assessori e loro Sostituzione. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo III - Giunta Comunale
Art. 39 - Cessazione dalla Carica di Singoli Assessori e loro Sostituzione
1. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca e decadenza.

2. Le dimissioni da assessore sono presentate per iscritto e consegnate al sindaco che le acquisisce agli atti. Le dimissioni sono immediatamente efficaci e, quindi, irrevocabili.

3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva, unitamente alla nomina del surrogante.

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

 
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