1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta della giunta non ne comporta le dimissioni. 2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. 3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. 4. La mozione è presentata al presidente del consiglio il quale la pone in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 5. In caso di mancata convocazione del consiglio nel termine stabilito dal precedente comma, provvede il prefetto ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 6. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi della legge. |