1. Il sindaco e il consiglio comunale durano in carica per un periodo di cinque anni. 2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Fino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. 3. In caso di approvazione di mozione di sfiducia, il sindaco e la giunta cessano dalla carica e si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario. |