Art. 36 - Vicesindaco. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi
Statuto Comune di Cuneo
Titolo II - Ordinamento Istituzionale Capo III - Giunta Comunale
Art. 36 - Vicesindaco
1. Il vicesindaco è l'assessore che a tale funzione viene nominato dal sindaco. Egli sostituisce il sindaco in tutte le sue funzioni nei casi previsti dalla legge.
2. Gli assessori, in caso di assenza od impedimento del vicesindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco per delega da lui ricevuta.