1. Il consiglio, in ogni momento, può istituire commissioni temporanee speciali e d'inchiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo precedente. 2. Le commissioni speciali esperiscono indagini conoscitive ed in generale esaminano, per riferire al consiglio, argomenti di particolare interesse e di carattere eccezionale. 3. Le commissioni di inchiesta svolgono inchieste sull'attività amministrativa del comune. 4. Le commissioni speciali e d'inchiesta, aventi dichiarata natura di controllo o di garanzia, sono presiedute da un consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza eletto con le modalità di cui all'art. 27, comma 3°. |