Comuni Italiani Art. 32 - Commissioni Temporanee. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 32 - Commissioni Temporanee
1. Il consiglio, in ogni momento, può istituire commissioni temporanee speciali e d'inchiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

2. Le commissioni speciali esperiscono indagini conoscitive ed in generale esaminano, per riferire al consiglio, argomenti di particolare interesse e di carattere eccezionale.

3. Le commissioni di inchiesta svolgono inchieste sull'attività amministrativa del comune.

4. Le commissioni speciali e d'inchiesta, aventi dichiarata natura di controllo o di garanzia, sono presiedute da un consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza eletto con le modalità di cui all'art. 27, comma 3°.

 
Altri Articoli:
Art. 33 - Funzionamento delle Commissioni
Art. 31 - Commissioni Permanenti
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