1. Il regolamento poteri delle commissioni permanenti, speciali e d'inchiesta e ne disciplina la composizione ed il funzionamento, le modalità di voto e le forme di pubblicità dei lavori. 2. Le sedute delle commissioni permanenti e speciali sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. L'avviso di convocazione per le sedute pubbliche viene affisso all'albo pretorio. Le sedute delle commissioni d'inchiesta non sono pubbliche. |