1. Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le commissioni consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza e avendo cura di far rispettare un'equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali. 2. Le commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio. 3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti degli uffici comunali, gli amministratori e i dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal comune, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti. 4. Le commissioni possono chiamare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati per riferire sulle linee e sulle modalità dello svolgimento del loro mandato. 5. Il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse argomenti diversi da quelli di cui al comma 2. |