Comuni Italiani Art. 31 - Commissioni Permanenti. Statuto Comunale di Cuneo (Provincia di Cuneo - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini cuneesi

Statuto Comune di Cuneo

Titolo II - Ordinamento Istituzionale
Capo II - Consiglio Comunale
Art. 31 - Commissioni Permanenti
1. Il consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel proprio seno le commissioni consultive permanenti e ne elegge i membri, a rappresentanza proporzionale della maggioranza e della minoranza e avendo cura di far rispettare un'equa presenza di entrambi i sessi in tali organi collegiali.

2. Le commissioni esaminano preventivamente i più importanti argomenti di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di essi il proprio parere; concorrono nei modi stabiliti dal regolamento allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio.

3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori il sindaco, gli assessori, i dirigenti degli uffici comunali, gli amministratori e i dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal comune, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le commissioni possono chiamare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati per riferire sulle linee e sulle modalità dello svolgimento del loro mandato.

5. Il sindaco, gli assessori e il presidente del consiglio hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto e di sottoporre altresì all'esame delle stesse argomenti diversi da quelli di cui al comma 2.

 
Altri Articoli:
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Art. 30 - Gruppi Consiliari
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