1. Il consiglio provvede alla definizione degli indirizzi di nomina e designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, di competenza del sindaco. 2. Il consiglio provvede alla nomina dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni nei casi ad esso espressamente riservati dalla legge. 3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento oppure entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione provvede il comitato regionale di controllo nei modi e termini di cui all'articolo 36, comma 5 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 4. Il consiglio, inoltre, nomina, designa e revoca i propri rappresentanti nelle commissioni previste da leggi, dallo statuto e da regolamenti. 5. Gli indirizzi di nomina, nonché le nomine direttamente effettuate per espliciti sensi di legge, debbono prevedere norme atte a promuovere la presenza di entrambi i sessi tra i rappresentanti dell'ente o del consiglio. |