1. Il consiglio, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e dello statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e per l'esercizio delle funzioni amministrative del comune. 2. I regolamenti, adottati con deliberazione divenuta esecutiva a sensi di legge ed approvati o omologati ove previsto da speciali disposizioni di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione. 3. Per l'adozione e la modifica dei regolamenti è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, ivi comprendendo il sindaco. |