1. Il consiglio comunale, nell'ambito delle competenze attribuite dalla legge, costituisce organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, quale diretta espressione rappresentativa della comunità locale e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello statuto e nei regolamenti. 2. Privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale. 3. Nell'adozione degli atti individua gli obiettivi e le finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere. 4. Esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito della legge e del coordinamento della finanza pubblica. 5. Esprime gli indirizzi di carattere generale per consentire l'esercizio della funzione di coordinamento da parte del sindaco degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti. 6. L'esercizio delle funzioni consiliari non può essere delegato. |