1. Le norme riguardanti lo scioglimento anticipato del consiglio comunale si applicano anche ai consigli di circoscrizione, in quanto compatibili. 2. In caso di scioglimento anticipato, decadenza o comunque di cessazione dalle funzioni per qualsiasi causa di un consiglio circoscrizionale, si procede al suo rinnovo mediante elezioni anticipate nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dallo statuto comunale, ad eccezione dell'anno in cui si giungerebbe allo scioglimento naturale del consiglio, nel quale caso il turno elettorale è unificato con quello del consiglio comunale. |