1. I consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del consiglio comunale, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali e fino all'elezione dei nuovi consigli, ad adottare atti urgenti ed improrogabili. 2. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche nel caso di scioglimento o di cessazione anticipata del consiglio comunale. 3. I consigli circoscrizionali possono operare anche con un numero ridotto di consiglieri in carica, pari almeno a sette unità, quando per qualsivoglia motivo non si possa procedere alle surrogazioni. Restano in ogni caso applicabili le modalità di votazione e i quorum previsti dall'art. 64 del presente statuto. |