Comuni Italiani Art. 64 - Presidente. Statuto Comunale di Vercelli (Provincia di Vercelli - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini vercellesi

Statuto Comune di Vercelli

Titolo IV - Decentramento
Art. 64 - Presidente
1. Il presidente rappresenta il consiglio di circoscrizione e svolge le funzioni stabilite dal regolamento.

2. Il consiglio circoscrizionale, nella sua prima adunanza convocata dal consigliere anziano dopo l'insediamento del consiglio comunale, elegge, nel proprio seno, il presidente a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Qualora non si raggiunga la maggioranza predetta o la seduta sia andata deserta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di 10 giorni. in prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. se manca il necessario quorum di presenza o se nessun candidato ottiene la prescritta maggioranza si procede seduta stante ad ulteriore votazione alla presenza di almeno metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti. qualora nessun candidato ottenga la predetta maggioranza si fa luogo al ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti in tale votazione ed è proclamato eletto chi consegue il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. Qualora la seconda seduta risulti infruttuosa per mancanza del numero legale, l'elezione è rinviata a successiva seduta da tenersi comunque entro il termine ultimo di 60 giorni dalla prima adunanza. si procede ad ulteriore esperimento di voto alla presenza di almeno la metà dei consiglieri assegnati ed a maggioranza assoluta dei votanti e quindi al ballottaggio. Qualora anche la terza seduta risulti infruttuosa, si fa luogo allo scioglimento anticipato del consiglio di circoscrizione con deliberazione del consiglio comunale.

5. Le votazioni di cui ai commi precedenti avvengono a scrutinio segreto.

6. Il consigliere anziano è individuato secondo i criteri previsti all'art. 13 del presente statuto.

7. Il presidente può essere revocato con deliberazione del consiglio circoscrizionale su motivata proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

8. La proposta di revoca è notificata a cura del segretario della circoscrizione all'interessato, il quale, nel termine di dieci giorni, potrà far pervenire scritti a sua difesa; decorso tale termine il consiglio circoscrizionale deve deliberare sulla proposta di revoca nella sua prima adunanza successiva.

9. La revoca è pronunciata in seduta pubblica ed a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 62, 3° comma, del vigente statuto, i quorum per promuovere e deliberare la revoca del presidente sono riferiti ai consiglieri in carica.

10. Pronunciata la revoca, il consiglio circoscrizionale procede nella successiva adunanza alla nomina del nuovo presidente con le modalità stabilite dal presente articolo prima della trattazione di qualsiasi altro argomento.

 
Altri Articoli:
Art. 65 - Controllo degli Atti e degli Organi della Circoscrizione
Art. 63 - Scioglimento Anticipato del Consiglio di Circoscrizione
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