1. La comunicazione dell'inizio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e agli altri soggetti individuabili ai quali il provvedimento possa portare pregiudizio, l'intervento nel procedimento dei privati e delle associazioni interessate e le relative facoltà sono disciplinati dalla legge. 2. Il regolamento individua per ciascun settore i dipendenti responsabili delle varie fasi del procedimento amministrativo. |