1. Gli atti del comune sono pubblici, ad esclusione di quelli riservati per espressa indicazione di legge od in applicazione di apposito regolamento comunale. Il sindaco, con motivata determinazione, può vietare l'esibizione di atti quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi e imprese. 2. Il sindaco differisce con provvedimento motivato la pubblicità degli atti e l'esercizio del diritto di accesso ai documenti, qualora la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell' azione amministrativa. 3. Il comune adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possano raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa. |